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La stagione dell’allevamento si estende da giugno a dicembre. Una volta scelti gli animali per la produzione di pelliccia o per la riproduzione, la qualità della loro pelliccia diventa il solo interesse: tra novembre e dicembre, gli animali sono venduti, macellati, scuoiati. Gli allevatori estraggono gli animali dalle loro gabbie utilizzando un bastone di bloccaggio con un cappio all’estremità, a volte gli animali sono tenuti appesi per il collo e portati in giro in queste condizioni; l’animale viene poi preso per le zampe posteriori e con un bastone in metallo o legno l’animale viene ripetutamente colpito sulla testa oppure fatto oscillare contro il suolo al fine di stordirlo.

Lo scuoiamento inizia quando sono ancora vivi: iniziano dalla parte posteriore dell’addome con un coltello. Se l’animale si dimena o tenta di liberarsi viene ancora colpito con il manico del coltello alla testa. Questa è la pelliccia prima di riposare nei traboccanti armadi occidentali. Tuttora, in Cina, gli animali vengono frequentemente trasportati per distanze considerevoli - in condizioni spaventose - per raggiungere il mercato, dove poi verranno macellati.

I metodi di macellazione utilizzati per gli animali allevati per la pelliccia implicano violenza, tentativi di stordirli con ripetuti colpi alla testa, per poi essere lasciati accatastati gli un sopra agli altri. Nessuno si cura che siano morti prima di iniziare a scuoiarli, alcuni riacquistano conoscenza durante la pratica.

L’aricolo 22 del Comitato Permanente della Convenzione Europea sulla Protezione degli animali tenuti al fine dell’allevamento del 1999 stabilisce che

1. L’uccisione deve essere fatta da una persona competente senza causare eccessiva agitazione, dolore o altre forme di afflizione.

Il metodo scelto deve garantire:

A. perdita immediata di coscienza e morte, o

B. indurre velocemente una generale e profonda anestesia culminante nella morte, o

C. causare la morte di un animale che è anestetizzato o effettivamente stordito senza alcuna influenza avversa sull’animale.

2. La persona responsabile dell’uccisione si accerterà che per ogni animale le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e che l’animale sia morto prima che ulteriori procedure siano effettuate.

3. L’uccisione sarà fatta in modo da causare il meno possibile isturbo agli altri animali.

Il meno "disturbo". Sembra una presa in giro. E forse lo è...


(29/05/2006) - SCRIVI ALL'AUTORE


Conoscere la terra che abiti è benessere

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