Sono salve le coste della Sardegna. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso dello Stato contro la Regione Sardegna per «illegittimità» della legge salvacoste del 24 novembre 2004. I giudici si sono espressi all’unanimità. Ovvia la soddisfazione del governatore isolano Renato Soru che, in attesa di conoscere le motivazioni che saranno rese note per la fine del mese, parla di una «buona notizia».
Il ricorso all'Avvocatura dello Stato fu presentato dal presidente del Consiglio dei ministri, per il quale la legge della Regione Sardegna che detta «norme urgenti di salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale», peccava di illegittimità.
In particolare si contestava l'articolo 8 comma 3 della norma che fa esplicito divieto, fino all’approvazione del Piano paesistico regionale, di realizzare impianti di energia eolica sull’intero territorio regionale.
Lo Stato riteneva che la Costituzione «riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali» sottolineando che la disciplina nazionale in materia di tutela del paesaggio prevede che le fonti energetiche rinnovabili «sono considerate di pubblica utilità con la conseguente dichiarazione di indifferibilità e urgenza dei lavori necessari alla realizzazione degli impianti».
La regione risponde che le leggi regionali “di tutela del territorio” possono assumere fra i propri scopi anche le finalità di tutela ambientale.
Per quel che concerne il divieto di costruzione degli impianti eolici, sostengono i legali, la Regione ha esercitato «la sua competenza legislativa in materia di “edilizia urbanistica” (e di “governo del territorio”) soprattutto con finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio». Una misura di salvaguardia necessaria se considerato l'evidente impatto ambientale.
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